Da: Epidemiologia e Prevenzione
«Alla fine la prescrizione non risponde a esigenza di giustizia sociale, ma stiamo attenti a non piegare il diritto alla giustizia sostanziale; il diritto costituisce un precedente; piegare il diritto alla giustizia oggi può fare giustizia, ma è un precedente che domani produrrà mille ingiustizie. È per questo che gli anglosassoni dicono: “Hard cases make bad law”. I casi difficili producono cattive regole (cioè cattivi precedenti). Il giudice deve sempre tentare di calare la giustizia nel diritto, se è convinto della colpevolezza deve sempre cercare di punire un criminale miliardario che non ha neppure un segno di umanità e – prima ancora – di rispetto per le sue vittime, ma ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. È un giudice sottoposto alla legge: tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto».
Sono queste le parole con le quali il Consigliere Francesco Iacoviello ha terminato la sua requisitoria dinnanzi alla Sezione I della Corte di Cassazione che si è pronunciata per la prescrizione senza rinvio sancendo la fine del cosiddetto processo Eternit. Si è deciso di aprire questo intervento con le sue parole perché ci consentono di anticipare da subito alcune delle questioni sulle quali a nostro giudizio sarebbe necessario, e forse urgente, interrogarsi, interrogarci.
In primo luogo, è accettabile da un punto di vista etico la dicotomia tra esigenze di giustizia sociale e diritto? O piuttosto – questo è il parere di chi scrive – il diritto non dovrebbe essere lo strumento idoneo a garantire la prima? Siamo consapevoli che il giudice non può travalicare i confini delle proprie attribuzioni e competenze (è una garanzia dello stato democratico quella della divisione dei poteri), ma siamo altrettanto consapevoli che un diritto incapace di adattarsi alla realtà sociale, che di per sé è mutevole, è un diritto arido, inadeguato a cogliere le esigenze di tutela e riconoscimento provenienti dalle parti più in sofferenza della società. Un diritto paterno, rigido e severo, incapace di cogliere le richieste di giustizia che gli vengono rivolte.
Proprio quest’anno ricorrono i duecentocinquant’anni dalla pubblicazione di Dei Delitti e delle Pene, l’opera di Cesare Beccaria, il filosofo che per primo avvertì l’esigenza di codificare in regole i comportamenti giudicati particolarmente offensivi dalla coscienza collettiva. Anche le pene, i “sensibili motivi”, nelle parole di Beccaria, devono avere caratteristiche peculiari e devono essere utili per la società. Allo stesso modo il giudice – ammoniva il filosofo milanese – deve essere bocca della legge, ma le leggi devono, però, essere chiare, devono presidiare e tutelare (soprattutto lo deve fare il diritto penale) il nocciolo forte dei valori intorno ai quali si riconosce una comunità di uomini e donne, una società. Sono passati più di due secoli e, mentre l’opera del filosofo milanese continua a rappresentare un caposaldo dello stato di diritto, alcuni dei principi lì statuiti non trovano piena applicazione. Assistiamo, infatti, a un proliferare di leggi che innovano il diritto positivo in modo spesso estemporaneo, poco sistematico, confuso. Il legislatore penale, poi, in questi ultimi decenni sembra più che mai disorientato: il suo ondeggiare tra leggi manifesto che, guarda caso, puniscono i comportamenti dei soggetti che sono dotati di minor potere nella società (siano questi immigrati, consumatori di sostanze eccetera) e contestualmente depenalizza o – come il caso che qui rileva – non norma affatto comportamenti che producono un danno sociale decisamente maggiore. Dal 2007 giace in parlamento una proposta di legge istitutiva del reato di disastro ambientale, ma a distanza di sette anni non si è ancora riusciti a giungere a un testo definitivo. È, quindi, sicuramente in colpevole ritardo il nostro legislatore, un ritardo che tuttavia non ha impedito ad alcuni magistrati, tra questi sicuramente i pubblici ministeri della Procura di Torino, di provare a rispondere alle esigenze espresse dalle vittime cercando nel codice penale in vigore le norme poste a tutela di interessi di rango costituzionale come il diritto alla salute e quello alla vita.
Facendo ciò hanno violato, messo a repentaglio, offeso la certezza del diritto, il principio di legalità? Noi non crediamo. Riteniamo, piuttosto, che abbiano cercato di rispondere, per quanto ci riguarda, in modo convincente, usando gli strumenti che il diritto positivo mette a disposizione. E se gli strumenti, le norme del nostro codice penale degli anni Trenta del secolo scorso sono datati, il legislatore ne prenda atto, ma lo faccia ora, in modo pronto e preciso, perché è già fuori tempo massimo, troppo tardi per chi – come i cittadini, i familiari e i lavoratori della Eternit – si è sentito beffato e tradito. Come ha sostenuto Vladimiro Zagrebelsky su La Stampa dello scorso 20 novembre a commento della pronuncia della Cassazione, “spesso i legislatori, a partire da Giustiniano per finire con l’utopia illuminista, hanno cercato di imporre ai giudici il divieto di interpretare le leggi. E lo stesso divieto di interpretazione è divenuto oggetto di interpretazione. Ovviamente. Allora si è ripiegato sull’idea che i giudici interpretano bensì la legge, ma per affermare l’interpretazione esatta. E se tribunali e corti d’appello sbagliano, la Cassazione rimette le cose a posto, enunciando l’interpretazione esatta. […] Ora nessuno più crede veramente (anche se qualcuno continua a dirlo) che esista sempre una interpretazione ‘esatta’, rispetto alla quale le altre ipotizzabili sono ‘sbagliate’. Tanto più da quando sopra le leggi c’è la Costituzione e anche […] una Convenzione europea dei diritti umani che impone agli Stati di proteggere efficacemente la vita delle persone, anche con la repressione penale”. Cerchiamo di andare con ordine e proviamo, seppur schematicamente, a ricostruire quanto è avvenuto.
Le tre sentenze
Dopo la sentenza pronunciata lo scorso 19 novembre dalla Sezione I della Corte di Cassazione sul processo Eternit, che ha sancito la prescrizione dei reati per i quali nei primi due gradi di giudizio erano state inflitte pene severe, abbiamo letto e ascoltato molti commenti, prese di posizione, promesse di intervento celere sui meccanismi della prescrizione, indignazione, dolore.
Abbiamo scelto di far passare qualche giorno prima di condividere sulle pagine di questa rivista le nostre osservazioni non solo per una necessaria – riteniamo – presa di distanza dalle nostre emozioni, ma anche per permetterci di riflettere con la necessaria calma su quanto accaduto.
I fatti
Il giudizio di legittimità giunge ad appena quattro anni dall’apertura del dibattimento in primo grado davanti alla Sezione penale I del tribunale di Torino che, con la sentenza pronunciata il 13 febbraio 2012, aveva sancito la condanna di entrambi gli imputati, Jean Louis De Cartier De Marchienne e Stephan Schmidheiny, in qualità di effettivi gestori della società Eternit, alla pena di sedici anni di reclusione ciascuno e al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite. Nel giudizio di appello, conclusosi con la sentenza del 3 giugno 2013, l’unico imputato superstite, Stephan Schmidheiny, era stato condannato alla pena di diciotto anni di reclusione e al risarcimento dei danni.
Con la pronuncia della Corte d’Appello si concludono i giudizi di merito di una vicenda giudiziaria che da più parti era stata descritta come il “processo del secolo”, il “grande processo all’amianto” e altri termini che danno conto della rilevanza non solo delle questioni trattate (sia dal punto di vista giuridico sia sostanziale),ma anche dell’enorme attesa che tale giudizio aveva alimentato nell’opinione pubblica, nella comunità scientifica, nelle comunità locali coinvolte direttamente nella vicenda, nelle vittime. Un’attesa che portava in sé quella sete di giustizia, una giustizia non sommaria, una richiesta di riparazione e un riconoscimento. (rosalba altopiedi – continua a leggere)
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